PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 2 del DPR 221/1950 entro il mese di febbraio di ogni anno l’Ordine provvede alla pubblicazione degli Albi e all’invio di una copia al Prefetto, al Ministero della Salute, al Ministero della giustizia, al M.I.U.R., al Ministero del lavoro e della politiche sociali, agli Uffici giudiziari della provincia.
La comunicazione degli aggiornamenti agli Albi agli Enti F.N.O.M.C.e O. e E.N.P.A.M., prevista anch’essa per legge, avviene telematicamente pressoché in tempo reale.
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CONSULTAZIONE
La consultazione degli Albi professionali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri è pubblica . E’ necessario recarsi presso la sede dell’Ordine in Ravenna, Via A. De Gasperi 19.
Le informazioni telefoniche relative agli iscritti potranno solo riguardare:
L’iscrizione all’Albo
Il numero di iscrizione
La specializzazione
Decisioni relative a: sospesi, radiati, cancellati per morosità e/o per irreperibilità
RICHIESTA ELENCHI
E’ possibile richiedere elenchi estrapolati dagli albi di specifiche categorie o specializzazioni inviando una richiesta scritta e motivata. La motivazione potrà riguardare l’offerta di incarichi, l’invio di materiale informativo a carattere scientifico, convegni o seminari; gli elenchi infatti verranno rilasciati esclusivamente tenendo conto dell art. 61 delD.lgs 196/2003 comma 2, 3 e 4 e cioè:
Agli effetti dell’applicazione del codice della privacy i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell’articolo 19, commi 2 e 3(*), anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l’esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull’esercizio della professione.
L’ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell’albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all’attività professionale.
A richiesta dell’interessato l’ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell’albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.
(*) = 2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali …
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.