Normativa di riferimento


Art. 31, d.lgs. n. 33/2013

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
    (comma così sostituito dall'art. 27 del d.lgs. n. 97 del 2016)

 

 

Gli ordini professionali non rientrano tra le pubbliche amministrazioni che sono soggette al controllo da parte della Corte dei Conti.

(Vedi Sentenza della Suprema Corte di Cassazione - seconda sezione civile del 14 ottobre 2011, n. 21226).

L'Ordine garantisce la destinazione pubblica delle risorse economiche gestite, nonostante la caratteristica di pubblica amministrazione che non grava sulla finanza pubblica.