A seguito dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 31.10.2022, viene prorogato sino al 31 dicembre 2022 l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per i soggetti previsti dall'ordinanza stessa accedenti alle strutture sanitarie

In ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza del Ministro della Salute 31 ottobre 2022, che si allega, viene prorogato sino al 31/12/2022 l’obbligo di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale per i lavoratori, gli utenti e i visitatori non positivi a SARS-CoV-2, accedenti a strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. 

Non hanno l'obbligo di indossare i suddetti dispositivi: 

a) i bambini di età inferiore ai sei anni; 

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

Una nota della Regione Emilia-Romagna inviata a tutti gli Ordini il 16.11.2022 specifica che tale ordinanza trova applicazione anche negli studi professionali privati ivi inclusi gli studi medici di medicina generale, pediatri e odontoiatri.

pdf Ministero della Salute Ordinanza 31 10 2022 Dispositivi DPI al 31 12 2022 (55 KB)