Non categorizzato

La professione di medico chirurgo e la professione di odontoiatra, per la rilevanza degli interessi pubblici correlati, rientrano tra le cosiddette professioni protette; ciò implica che per essere legittimati ad esercitare tali professioni è necessaria l’iscrizione all’apposito albo professionale e che solo con tale iscrizione si acquisisce lo status professionale di medico chirurgo e quello di odontoiatra.

L’Ordine professionale si fa garante da un lato del corretto esercizio della professione da parte dei soggetti iscritti ai due Albi Professionali in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dall’altro esercita un potere di controllo sugli stessi iscritti. L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, per il tramite del proprio Consiglio direttivo o delle commissioni di categoria (Medici Chirurghi e Odontoiatri) è preposto per legge a:

  • Tenere gli Albi Professionali degli iscritti
  • Vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza della professione.
  • Designare i rappresentanti dell’Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni locali
  • Promuovere e favorire le iniziative per il progresso culturale degli iscritti
  • Ausilio alle autorità locali per lo studio e l’attuazione di provvedimenti di interesse comune
  • Esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti
  • Interporsi nelle controversie professionali dei propri iscritti

La tutela diretta del cittadino avviene principalmente attraverso queste funzioni:

  • ... su richiesta, interponendosi nelle controversie fra sanitario e cittadino per ragioni di spese, onorari o per altre questioni inerenti all’esercizio professionale, adoperandosi per conciliare le vertenze e, in caso di non riuscito accordo, rilasciando il suo parere sulle controversie stesse.
  • ... su segnalazione, al Presidente dell’Ordine, dei sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale.
  • ... con la consultazione dell’Albo degli iscritti on-line o presso la sede dell’Ordine a garanzia del possesso dei titoli abilitanti l’esercizio della professione sanitaria.

Il cittadino pertanto che, desidera mettersi in contatto con l'Ordine, per avere informazioni sanitarie, per essere ascoltato in caso di conflittualità con il mondo medico e odontoiatrico o con i suoi operatori e per contribuire alla crescita del dialogo fra le due realtà curante/assistito, può scrivere alla Segreteria (Vedi la voce CONTATTI o FONDO PAGINA)  che provvederà a fare  da tramite per i contatti con il Presidente, il Presidente della Commissione Odontoiatri o con i Consiglieri referenti.

 

 

Gli Ordini dei Medici furono istituiti con legge istitutiva n.455 del 10 luglio 1910, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno di Italia n. 168 del martedì 19 luglio 1910, dopo anni di travaglio parlamentare e di pressioni sociali.

Dopo la soppressione attuata dal regime fascista nel marzo 1935, trasferendone le funzioni ed i compiti al Sindacato fascista di categoria, gli stessi furono ricostituiti dall'Assemblea Costituente con D.L.C.P.S. del 13 settembre 1946, n.233 il cui regolamento di esecuzione veniva approvato con D.P.R. n.221 del 5 aprile 1950.

Gli Ordini dei Medici mutarono la loro denominazione giuridica nell'anno 1985, diventando "Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri" a seguito della emanazione della legge 14 luglio 1985, n.409, che, recependo e dando attuazione alle direttive CEE n.78/686 e n.78/687, relative all'istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (D.P.R. 28 febbraio 1980, n.135), istituiva la professione di odontoiatra, creando un Albo degli Odontoiatri nell'ambito dell'Ordine dei Medici.

Si realizzava quindi, in un unico ordinamento, la compresenza  di due Albi professionali con la conseguente istituzione, all'interno del Consiglio Direttivo, della Commissione per gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri quali organi collegiali, dotati di specifiche competenze istituzionali.

L'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri è oggi un Ente di Diritto Pubblico, dotato di una propria autonomia gestionale e decisionale, posto sotto la vigilanza del Ministero della Salute e coordinato nelle sue attività istituzionali dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri; è amministrazione pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D. Lgs 165/2001.

Sulla G.U. n. 210 del 10 settembre 2014 è stato pubblicato il comunicato dell'ISTAT recante "L'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 196-2009 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica)". In tale elenco è confermato nuovamente che non risultano compresi gli Ordini e Collegi professionali. Tale aspetto appare di particolare rilevanza perché conferma l'estraneità degli Ordini professionali al sistema di finanza pubblica e la differenziazione degli stessi rispetto ad altri Enti pubblici.

La legge 11 gennaio 2018 n. 3 - Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute, il cosiddetto "Decreto Lorenzin" di riforma, al Capo II delle Professioni sanitarie, pone le basi per la riforma delle professioni sanitarie e degli Ordini professionali, che si completerà con l'emanazione dei decreti attuativi della legge stessa.

pdf Programma di governo 2021 2024 (278 KB)

Programmi di governo delle consiliature precedenti: 

pdf Programma di governo triennio 2018-2020 (345 KB)

pdf Programma di governo 2015 2017 (276 KB)  

 

 

La Commissione Albo Medici Chirurghi

 

   (Con la nascita della professione sanitaria dell’odontoiatra e della conseguente creazione del separato Albo degli Odontoiatri, - art. 6 della legge 409/1985 – sono istituite commissioni costituite da componenti medici e da componenti odontoiatri a cui spettano le attribuzioni di cui all'art. 3 comma 2 del DLCPS n. 233/1946 cosi come modificato dall'art. 4 della legge n. 3/2018. Le commissioni rimangono in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024 - 4 anni)  
Presidente Dr. Stefano Falcinelli Cons Falcinelli
VicePresidente Dr. Andrea Lorenzetti Cons Lorenzetti
Segretario Dr. Giuseppe Venturini Cons Venturini
Componenti Dr. Ugo Ceroni Cons Ceroni
  Dr. Paolo Di Bartolo Cons Dibar
  Dr. Gianluca Danesi Cons Danesi
  Dr. Marco Montanari Cons Montanari
  Dr.ssa Patrizia Re Cons Re
  Dr. Stefano Grandi Cons Grandi
  Dr. Salvatore Voce Cons Voce
  Dr.ssa Tiziana Monti Cons Monti
  Dr. Federico Zanzi Cons Zanzi
  Dr. Omero Triossi (Mancato il 06.06.2021) Cons Triossi
  Dr. Sandro Vasina Cons Vasina
  Dr.ssa Elena Bazzocchi Cons Bazzocchi