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(l’art. 27 del DPR 221/1950, che contiene il Regolamento di esecuzione della legge istitutiva degli ordini e la disciplina per l’esercizio delle professioni stesse, prevede l’elezione di un collegio dei revisori dei conti composto di tre membri effettivi e di un supplente, scelti tra gli iscritti negli Albi ed estranei ai Consigli direttivi. Essi durano in carica per il periodo previsto per i Consigli Direttivi – tre anni - La legge n. 3/2018 di riordino delle professioni sanitarie prevede la modifica di tale composizione e la durata quadriennale) |