Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative ai Provvedimenti
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Interventi straordinari e di emergenza
Normativa di riferimento
Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative agli Interventi straordinari e di emergenza.
Art. 42, c. 1, lett. a), b), c), d.lgs. n. 33/2013
Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
- i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
- i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
- il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione
Non si segnala, al momento, l’attivazione di alcuna fattispecie di tale procedura.
Strutture sanitarie private accreditate
Normativa di riferimento
Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative alle Strutture sanitarie private accreditate.
Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013
Trasparenza del servizio sanitario nazionale
4. É pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.
N.B.= L’obbligo informativo si riferisce a procedimenti/atti che non rientrano tra le competenze degli Ordini Sanitari istituiti con DLCPS n. 233-1946 modificato con legge n. 3-2018
Informazioni ambientali
Normativa di riferimento
Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative alle Informazioni ambientali.
Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
L’obbligo di pubblicazione è a carico delle Amministrazioni che svolgano funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o che esercitino responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico.
L'Ordine MCEO di Ravenna non detiene, in virtù delle competenze e delle attività svolte, informazioni ambientali ai sensi dell’art. 40, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013.