La Legge di stabilità 27 dicembre 2019 n.160 (Legge di Bilancio 2020) pubblicata nella G.U.R.I. 304 del 30 dicembre 2019 ha introdotto alcune modifiche normative che hanno un impatto sui medici di medicina generale, di continuità assistenziale e emergenza territoriale, pediatri, medici e odontoiatri liberi professionisti.

L’articolo 1 comma 679 ha modificato l’articolo 15 del DPR 917/86 (Testo unico sull’IRPEF) nella misura in cui ha previsto che le detrazioni dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con mezzo tracciato di pagamento (assegno, bonifico o pagamento elettronico).

Nell’elenco degli oneri detraibili nella misura del 19 per cento vi sono anche le spese sanitarie.

Il comma seguente dell’articolo 1 (comma 680) stabilisce che la disposizione non si applica per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate con il servizio sanitario nazionale.

I medici di assistenza primaria e di continuità assistenziale, i pediatri, gli specialisti ambulatoriali e che svolgono attività libero professionale dovranno accettare in pagamento assegni, bonifici e dovranno munirsi del bancomat; in difetto i loro clienti non potranno detrarre le spese per certificati o prestazioni specialistiche a pagamento.

Si attende inoltre una circolare esplicativa del della Agenzia delle Entrate (MEF) che indichi in dettaglio le spese sanitarie oggetto della nuova normativa.