Si pubblica la circolare definitiva FNOMCEO sull'obbligo del domicilio digitale e sull'obbligo da parte dell'Ordine di procedere alla sospensione dall'Albo per gli inadempienti dopo l'invio della diffida a comunicare il domicilio digitale, vale a dire la PEC, entro 30 giorni dalla comunicazione.

Pertanto l'Ordine invierà un'ultima circolare sia via mail che cartacea, dopodiché sulla base della comunicazione il Consiglio direttivo delibererà l'invio con Raccomandata e ricevuta di ritorno delle diffide ad adempiere alla comunicazione del domicilio digitale PEC entro 30 giorni dall'invio della diffida. Successivamente si procederà nostro malgrado alla sospensione dall'Albo per coloro che non avranno ottemperato all'obbligo di legge.

COMUNICAZIONE FNOMCEO N.22

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO
AI PRESIDENTI DELLE CAO
 
Oggetto: Obbligo della comunicazione del domicilio digitale (PEC) agli Ordini da parte degli iscritti agli Albi
 
Cari Presidenti,
facendo seguito alla comunicazione n. 167 del 2020, si ribadisce l’importanza di quanto stabilito dal legislatore nel decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 11 settembre 2020, n. 120.
In particolare si rileva che l’art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, come modificato dall'art. 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede tra l’altro che:
“7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale. (...)
7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013 costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi”.
Ciò detto, si hanno notizie che numerosi Ordini stanno ricevendo note di avvocati che segnalano che alcuni professionisti iscritti agli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri non risulterebbero in possesso del domicilio digitale (PEC). Ciò potrebbe dare luogo all’apertura di contenziosi con conseguenze per gli Ordini medesimi.
In conclusione, stante il quadro normativo suesposto, si invitano pertanto gli Ordini a porre urgentemente in essere gli adempimenti previsti dalla legge.
(A.S.)