Aggiornamento del 09.02.2022DPCM 4 febbraio 2022 recante “Individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19”.

Si comunica che con il DPCM del 04.02.2022 le certificazioni di esenzione o differimento dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciate dai medici aventi i recquisiti, dovranno obbligatoriamente avere il formato digitale. Si indicano qui di seguito gli articoli di interesse:

Art. 3 (Dati riportati nelle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione antiCOVID-19 rilasciate dalla PN-DGC)

Comma 1 “Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, rilasciate dalla Piattaforma nazionale-DGC, riportano nella sezione che include il QR code i seguenti dati generali presentati nelle stesse modalità grafiche delle Certificazioni verdi COVID-19: a) cognome e nome; b) data di nascita; c) identificativo univoco della certificazione digitale di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19; e nei dettagli della certificazione i seguenti dati: d) malattia o agente bersaglio: «COVID-19»; e) la dicitura: «Soggetto esente dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.»; f) la data di inizio validità della certificazione; g) la data di fine di validità della certificazione, ove prevista; h) il codice fiscale del medico che ha rilasciato la certificazione; i) il codice univoco esenzione vaccinale (CUEV) assegnato dal Sistema TS; j) l'ente di emissione della certificazione digitale di esenzione dalla vaccinazione antiCOVID-19: Ministero della salute”.

Comma 2 “I dati trattati, per la corretta gestione e generazione delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 dalla Piattaforma nazionale-DGC, sono indicati nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto”.

Comma 3 “Il medico che emette la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 rilascia all'assistito un'attestazione, in formato cartaceo o digitale, identificata con il codice univoco (CUEV), riportante i dati di cui al comma 1 del presente articolo e la motivazione che giustifica l'esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, secondo le modalità riportate nell'Allegato C”.

 Art. 5 (Servizi per la generazione e la revoca delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19)

Comma 1 “La piattaforma nazionale-DGC viene alimentata, attraverso l'interconnessione con il Sistema TS, come descritto nell'Allegato C, con i dati relativi all'esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 di cui all'Allegato A, e genera le medesime certificazioni di esenzione secondo le regole e le modalità descritte nell'Allegato B”.

Comma 2 “Il Sistema TS è alimentato con le informazioni di cui al comma 1 dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta dell'assistito nonché dai seguenti medici operativi nella campagna di vaccinazione anti-COVID-19: a) medici vaccinatori delle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate, afferenti ai servizi sanitari regionali; b) medici USMAF e medici SASN, e consente la stampa ovvero l'invio tramite posta elettronica di dette informazioni, identificate con il codice univoco CUEV di cui al comma 3, complete della motivazione clinica dell'esenzione, da fornire su richiesta all'interessato.

Comma 3 “Al momento della trasmissione dei dati di cui al comma 2, il Sistema TS attribuisce il codice univoco esenzione vaccinale (CUEV)”.

Comma 4 “Dalla data di efficacia del presente decreto, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 sono rilasciate esclusivamente in modalità digitale.  Entro venti giorni dalla predetta data, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 precedentemente emesse in modalità cartacea ai sensi delle circolari del Ministero della salute sono riemesse in modalità digitale ai sensi del presente decreto, su richiesta dell'interessato al medico certificatore. Decorso tale termine, cessa la validità delle certificazioni di esenzione precedentemente emesse in modalità cartacea.

Comma 5 “La generazione delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 avviene nei casi in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea, come stabilito dalle circolari del Ministero della salute citate in premessa ed eventuali successivi aggiornamenti”.

Comma 6 “Le motivazioni che giustificano il rilascio della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 non sono riportate nella certificazione digitale, ma sono indicate in fase di alimentazione del Sistema TS dai soggetti indicati dal comma 2 per finalità epidemiologiche e di monitoraggio sulla correttezza, veridicità e congruità dei dati”.

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Aggiornamento del  25.01.2022 - Circolare FNOMCEO n. 23 -  LEGGE 21 GENNAIO 2022, N. 3 - "CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 2021, N. 172, RECANTE MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19

Si pubblica la circolare in oggetto specificando che con la conversione in legge del decreto n. 172-2021 sono state apportate modifiche al testo (vedi in calce)

18.01.2022 - Pubblichiamo la circolare inviata a tutti i Medici di Medicina Generale e per conoscenza agli iscritti agli Albi contenente il fac-simile del certificato che deve rilasciare il MMG in caso di esenzione o differimento della vaccinazione anti SARS-CoV-2 nonchè le raccomandazioni dell'Ordine e della FNOMCEO al riguardo.

Come noto il Decreto legge n. 172-2021 ha modificato l’art. 4 del DL n. 44-2021 indicando al comma 2 che “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l’obbligo e la vaccinazione può essere omessa o differita”.

Viste le notevoli difformità delle certificazioni pervenute, si trasmette:
1) il modello aggiornato a cui attenersi per attestare l’esenzione o il differimento della vaccinazione ai soggetti per i quali vige l’obbligo vaccinale ai sensi del suddetto decreto; 

2) la circolare del Ministero della Salute del 04.08.2021 a cui si dovra fre riferimento per la valutazione delle delle controindicazioni e precauzioni, ai sensi di legge
Si evidenzia la necessità, anche sulla base della recente sentenza del Consiglio di Stato n. 8454 del 20.12.2021,
di conservare tutta la documentazione sulla base della quale è stata certificata/attestata la situazione di pericolo per la salute del proprio paziente, tenuto conto della possibilità di futuri controlli da parte delle Autorità a ciò preposte (AUSL, Nas, Procura della Repubblica etc …)

3) le FAQ trasmesse dalla Federazione nazionale sull'argomento