Si rende nota la pubblicazione in G.U. n. 70 del 24.03.2022 del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, entrato in vigore dal 25 marzo 2022.

Il decreto introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza fissato per il 31 marzo 2022.

Al riguardo si segnala che, tra le disposizioni di particolare rilevanza, l’articolo 8 (Obblighi vaccinali) tra l’altro prevede che:

“In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell’interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute.

La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”.

Si sottolinea che fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati, salvo il caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore.

Si rammneta inoltre che i certificati di esenzione temporanea rilasciati in modalità cartacea dai MMG a coloro che hanno contratto la malattia, dal 28 febbraio 2022 non sono più validi e devono essere obbligatoriamente sostituiti dal certificato digitale contenente il Codice CUEV rilasciati e caricati sul sistema TS dai MMG e dai Medici vaccinatori incaricati (medici certifcatori) Nel caso di un’esenzione dal ciclo vaccinale in corso di validità, il medico che ha rilasciato la certificazione cartacea originale può riemetterla in formato digitale senza che l'interessato si sottoponga nuovamente a visita. (I riferimenti normativi relativi al certificato di esenzione digitale è il DPCM del 04.02.2022)

______________________________________________

L'Ordine di Ravenna pertanto, salvo modifiche del decreto in sede di conversione o di ulteriori circolari ministeriali al riguardo:

1) per coloro che risultano sospesi ai sensi del DL n. 172-2021 e s.m.i., disporrà la cessazione temporanea della sospensione SU ISTANZA DELL'INTERESSATO (vedi modulo in calce)  a seguito di presentazione del certificato digitale  del medico di famiglia o del medico vaccinatore comprensivo di Codice CUEV QR Code indicante la guarigione e la scadenza del certificato stesso e, in ogni caso sulla base delle indicazioni delle circolari del Ministero della Salute. (VEDI ISTRUZIONI TECNICHE E ISTRUZIONI BREVI PER I MEDICI CERTIFICATORI ALLEGATE)

2) nel caso in cui la cessazione temporanea della sospensione dall'Albo sia già stata deliberata a seguito di certificazione del MMG, dovrà ricevere entro tre giorni dalla predetta scadenza il certificato vaccinale.

Si allega inoltre la circolare FNOMCEO n. 75 e un utile schema indicante i possibili differimenti sulla base delle dosi effettuate (fonte: circolari del Ministero della Salute)