Giungono sempre più frequentemente a questo Ordine segnalazioni riguardo a contenziosi insorti tra curante e paziente nella redazione delle certificazioni di malattia.

Richiamando l’articolo 24 del Codice di Deontologia Medica ( LINK AL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA ) che ad ogni buon conto si riporta, si ricorda che spetta al medico/odontoiatra certificatore di riportare quanto direttamente constatato e documentato.


Non spetta invece al medico presupporre motivazioni esterne, ipotizzare conseguenze o trarre giudizi circa quanto certificato.

Art. 24 del CDM - Certificazione
Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati.

Si allega in calce una circolare dell’INPS sulle certificazioni di malattia e le domande alle risposte frequenti; si invitano gli iscritti all'attenta lettura.